CONTRATTI
Contratto di consulenza tecnica per fini di test e prototipizzazione ( prevede scambio di contratti a distanza)
CONTRATTO DI CONSULENZA TECNOLOGICA CON FACOLTA' DI ACQUISTO DI UNA LICENZA DI BREVETTO PER L'USO DI UN CONTAINER COMPATTABILE PER L’INDUSTRIA DEL TRASPORTO.
preambolo
Questo accordo è fatto il giorno
TRA: (1) Andrea Carola (proprietario)
(2) [] (''), con sede in []
(l’acquirente)
(2) [] (''), con sede in []
Premesso che:
A - Il proprietario ha messo a punto un container pieghevole per l'uso nel settore dei trasporti in grado di ridurre i costi di trasporto per le compagnie di spedizione e detiene brevetti e domande di brevetto presso l’Ufficio Europeo Brevetti .
B - l’acquirente ha mostrato interesse per il prodotto e ha dichiarato intenzione per produrlo con fIne di testarlo in un numero limitato di unita’.
C - in considerazione dei rischio commerciale da una parte, e delle necessita’ di finanziare la ricerca su questo prodotto dall’altra, Il proprietario propone e il licenziatario accetta un contratto di consulenza tecnica per fini di test e prototipizzazione in vista di entrare in un accordo di licenza di brevetto per questo prodotto in un termine massimo di anni 3.
D- Definizioni
I termini seguenti hanno i significati seguenti:
Proprietario - Sig. Andrea Carola - titolare del brevetto o detentore di domande di brevetto.
Acquirente società abc
«Parti», il proprietario o l'acquirente
Prodotto oggetto del contratto o “prodotto “ o “container”
Il Container Compattabile come specificato nel brevetto e documentazione tecnica.
"'Brevetti':
- Domanda dei brevetti Folding Container in corso di esame non 05.025.735,1
soggetto ai limiti secondo l’art. 9 e seguenti.
'Licenza di brevetto : il contratto le parti si impegnano a firmare alle condizioni riassunte all art. 3..
durata del contratto : anni 2 prorogabile per un anno aggiuntivo.
1 - le parti convengono di stipulare una licenza per il prodotto entro un termine massimo di anni 3; si propongono in ogni momento a partire dal 6.to mese dalla data odierna a firmare accordo di licenza di brevetto per l’uso del prodotto alle condizioni descritte all’art 3.
2- Se il presente contratto e’ sottoscritto a distanza si intendera’ per data di firma del contratto la data in cui il proprietario avra’ inviato all’acquirente via posta elettronica certificata la copia del contratto da lui firmata.
2b. - pagamenti -
Semprecche’ l’acquirente avra’ ricevuto anche via posta il contratto firmato dal proprietario come all’art. precedente, Il licenziatario corrispondera’ al proprietario la somma complessiva di 10.000 euro
divisa in:
i) euro 5000 entro10 giorni dalla data di firma di questo contratto come sopra determinata
ii) euro 2500 quale costo una tantum di assistenza tecnica solo per il primo anno pagabile sempre entro10 giorni dalla data di firma del presente contratto.
iii) euro 2500 entro 12 mesi da tale data di firma del contratto
laddove l’acquirente non avra’ ricevuto il contratto firmato in tempo utile per assolvere i pagamenti, ne dara’ immediata nota al proprietario che provvedera’ a nuovo invio.
2c Il presente contratto sara’ considerato effettivo e legalmente vincolante per le parti su avvenuto pagamento da parte dell’acquirente presso la banca del proprietario degli importi i) e ii) entro il termine sopra indicato e dell’invio al proprietario del contratto cartaceo da lui / loro firmato.
Laddove il proprietario non avra’ ricevuto il contratto firmato o i pagamenti, ne dara’ entro10 giorni immediata nota all’acquirente che provvedera’ a nuovo invio.
2d - Se l’acquirente sara’ entrato in licenza di prodotto secondo quanto previsto dall’articolo 1, il proprietario accreditera’ all’acquirente gli importi i) e ii) dai diritti di brevetto dovuti per quel contratto.
3 - In caso che le parti entreranno in contratto di licenza di brevetto si accorderanno sin da ora sui termini di tale licenza di prodotto che l’acquirente acquistera’ riassunti come segue:
a) I diritti di brevetto saranno determinati in misura proporzionale alla produzione raggiunta soggetti ad un minimo annuale di 10.000 euro ed in base alla tabella allegata A.
b) Con il fine di determinare i diritti di brevetto contrattuali proporzionali alle vendite, la società acquirente è classificata come società di classe I, II etc.
4- documentazione tecnica
il proprietario, non appena il presente contratto sara’ effettivo secondo l’art 2c , inviera’ in formato file binario criptato la documentazione tecnica al fine di realizzare il prodotto . Tale documentazione sara’ composta da:
- volume introduzione contenente le specifiche tecniche generali e introduttive.
- Il volume disegni tecnico esecutivi includenti i disegni e le tavole delle distanze
- il volume istruzioni all’assemblaggio
4b- autorizzazione
Il proprietario sotto questo contratto autorizza il licenziatario a produrre un massimo di no. 12 container a sue spese per uso test e sperimentazione.
Sotto questo contratto e’ precluso per l’intero suo termine all’acquirente la vendita, noleggio o commercializzazione dei container.
5- i servizi di consulenza del proprietario includono :
una visita preliminare presso gli stabilimenti di produzione che prevedera’ una sessione introduttiva sul container e sue parti della durata di uno o due giorni da effettuarsi entro 15 giorni dalla data come indicata all’art 2c.
- una visita al termine del primo prototipo per la verifica e corrispondenza del prototipo con i disegni della durata di uno o due giorni.
- assistenza tecnica via telematica o telefonica.
- numero 2 ulteriori visite - fino ad un totale di 5 giorni lavorativi su iniziativa di una delle parti nell’arco del primo anno di licenza.
- ulteriori visite del proprietario saranno soggette a tariffe che di volta in volta si stabiliranno.
6 - rinnovo - il presente contratto preliminare sara’ rinnovabile per un termine aggiuntivo di un anno alle stesse condizioni previo avviso scritto dell’acquirente ed il pagamento di un importo di euro 3000 complessivo pagabile entro 10 giorni dopo il termine del 2do anno di contratto.
7 - Se L’acquirente intendera’ stipulare una licenza di brevetto come all’art 3 in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, ne dara’ nota anche verbale al proprietario il quale predisporra’ il contratto di licenza secondo i termini concordati nel presente contratto.
8 - Se non avranno convenuto diversamente o prorogato il termine o l’acquirente terminato il presente contratto , le parti si impegnano a presenziare la firma del contratto di licenza di brevetto entro il giorno xx/xx/xx con orario e luogo da definirsi.
8b) Prima di questa data, l’acquirente determinera' e comunichera' al proprietario una indicazione di un valore/prezzo di mercato del prodotto.
9 - Garanzie del proprietario e limiti sulla responsabilità
9.1 Il Proprietario garantisce che e’ Il beneficiario unico dei brevetti e delle domande di brevetto ed ha poteri per stipulare una licenza di brevetto.
9.2 La domanda di brevetto EP Folding Container è ancora sussistente ed attualmente in stato ritirato ovvero “ withdrawn”. Il proprietario da garanzia entro 3 mesi dalla data odierna di riattivare il brevetto secondo quanto previsto dalle norme della convenzione europea brevetti e dara’ comunicazione all’acquirente quando il brevetto ristabilito.
9.3 - il proprietario garantisce di avere tutta la documentazione tecnica per la realizzazione del prodotto oggetto della licenza, che lo studio del prodotto e’ completo ed il prodotto pronto per essere realizzato.
9-4 - il licenziatario prende atto e accetta che parte dei disegni tecnici di manifattura e le tavole delle misure possono essere in lingua Inglese e che la traduzione dei termini principali in Italiano e’ fornita a parte.
9.5 - La versione dei disegni del container e’ completa nei dettagli necessari a produrre un container che esegua tutte le funzioni di montaggio, smontaggio, slittamento dei pannelli, nonche’ lo stoccaggio dei container piegati ed il sollevamento dei container carichi per mezzo di attrezzature conformi ISO.
9.6 Il proprietario garantisce che, laddove la domanda di brevetto sussistente non dovesse andare a buon fine per il tempo le parti avranno contratto licenza di brevetto come all'art. 1, presentera’ entro 3 mesi da questo termine una nuova domanda di brevetto presso L’ufficio Europeo Brevetti di una versione avanzata del prodotto oggetto della licenza e ne darà comunicazione scritta di ciò al licenziatario.
9.7 - Il proprietario si impegna a comunicare al licenziatario quando avra’ ottenuto il brevetto tutt’ oggi sussistente.
9.8 - Salvo obblighi di legge il proprietario non è responsabile nei confronti del licenziatario in relazione a qualsiasi evento causante perdita di profitti o di avviamento o di qualsiasi tipo di danno o costo diretto o indiretto o conseguente l’uso del prodotto o la sua realizzazione, anche se tale perdita è stata ragionevolmente prevedibile o il proprietario ne era stato informato della possibilità.
10 Confidenzialita’
L’acquirente si impegna a non rivelare ed a tenere confidenziali qualsiasi disegno tecnico e qualsiasi informazione atta a rivelare il funzionamento del prodotto ricevuta dal proprietario. Si impegna a tenere queste notizie sempre nell'ambito della propria sede aziendale e di informare di cio' i dipendenti che prenderanno visione di questa documentazione.
L’acquirente informera’ il proprietario di qualsiasi approccio o pressione che ricevera’ da terzi al fine di ottenere tali notizie.
11 -
Le comunicazioni ai sensi di questo contratto devono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata oppure posta elettronica PEC.
Accordi verbali, messaggi posta elettronica ordinaria e fax avranno il valore che le parti di volta in volta decideranno.
12.- Il tribunale competente per le controversie su questo accordo sarà il tribunale che ha giurisdizione nel distretto di residenza del convenuto nella controversia.
letto e accetto
Il proprietario
l’acquirente
DIRITTI DI BREVETTO DEL CONTRATTO DI LICENZA
diritti su volume produzione da 5% a 3,0%
- minimi annuali saranno determinati di comune accordo
tra le parti prima del contratto.